Nozione. [I]. Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna allaltra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e laltra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il mutuo ha ad oggetto cose consumabili e fungibili (ad es. denaro) la cui proprietà passa al mutuatario al momento della consegna (natura reale del contratto di mutuo). [(Art. 1814) Trasferimento della proprietà.[I]. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.] Il mutuatario, salva diversa pattuizione,
deve corrispondere gli interessi al mutuante. Se pattuiti,
nella misura convenzionale, se non previsti espressamente,
nella misura legale. Se allatto della stipula sono
convenuti interessi usurari (vedi L. 108/96) la clausola,
che detti interessi prevede, è nulla e non sono dovuti
interessi. Se gli interessi, leciti al momento della
stipula, sono divenuti usurari, perchè eccedenti il
tasso soglia secondo i rilevamenti periodici del
ministero del tesoro, gli stessi si adeguano
automaticamente alla misura massima consentita (vedi Cass.
Civ. 14899/2000 e 5286/2000). Tale ultimo effetto di
sostituzione sembrerebbe conforme al principio generale
di cui al comma II° dellart. 1419 c.c.: La nullità
di singole clausole non importa la nullità del contratto,
quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da
norme imperative. Spesso con il mutuo, soprattutto se mutuante è un istituto di credito, viene stabilito un piano di restituzione rateale del capitale con rate comprensive degli interessi. Il beneficio del termine è concesso nei limiti di cui allart. 1819 c.c. secondo il quale linadempimento al pagamento anche di una sola rata comporta, secondo le circostanze, la decadenza dal beneficio stesso. La risoluzione può essere chiesta, secondo le regole generali di cui allart. 1419 c.c., nel caso il mutuatario non adempia lobbligo del pagamento degli interessi. [Art. 1819 Restituzione rateale. [I]. Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie lobbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, limmediata restituzione dellintero.] [Art. 1820 Mancato pagamento degli interessi. [I]. Se il mutuatario non adempie lobbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto]. Dopo un periodo di incertezza dovuto allentrata in vigore della L. 108/96 che ha modificato lart. 644 c.p. ed il II° comma dellart. 1815 c.c. la Giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 14899 e 5286 del 2000) ha specificato i termini della riforma. Dalle pronunce e dal contributo della Dottrina si evince che il concetto di usurarietà, definito in sede penalistica, ha una portata (indiretta) in sede civilistica. In questottica, la nullità di un patto, inserito in un contratto, per contrarietà a norme imperative, può comportare la nullità del patto stesso circa gli interessi usurari richiesti in qualsiasi momento, anche successivo alla stipula. La richiesta, infatti, effettuata nel corso dellesecuzione del contratto di mutuo, di interessi divenuti usurari ex L. 108/96, è contraria alla norma imperativa imposta da tale legislazione sopravveniente, con leffetto che la sanzione penale, che colpisce la dazione di rate di interessi usurari, sul piano civilistico comporta lilliceità della richiesta di pagamento di interessi per quella parte che supera i limiti di legge. Ciò anche se originariamente, allatto della stipula, gli interessi non erano usurari. Fatte salve, dunque, le prestazioni già eseguite prima dellentrata in vigore della legge antiusura, le prestazioni ancora da eseguire (pagamento delle rate comprensive di quota capitale ed interessi), se superano il tasso soglia, determinano la nullità parziale del contratto contrario a norme imperative con conformazione automatica del tasso dinteresse illecito in quello pari al tasso-soglia. Ricapitolando, gli interessi che oltrepassano la soglia di legge non sono dovuti per quella parte che tale soglia oltrepassano. Ma se già in sede di pattuizione sono stati convenuti tassi usurari (ex lege) il diritto ad ogni tipo di interesse e ad ogni tasso si perde ex art. 1815, II° comma, c.c. vedi anche: Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 303). - Decreto convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2001, n. 24 (in Gazz. Uff., 28 febbraio 2001, n. 49). -- Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura. Articolo 1 1. Ai fini dellapplicazione dellart. 644 del codice penale e dellart. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. 2. In considerazione delleccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione é altresì ridotto all8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o allequivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dellarticolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001. 3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno 4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'art. 104 del trattato sull'Unione europea. |
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